Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano e naturalistico, provvedendo anche a dirimere la situazione di forte confusione tra gli operatori del settore, è stata presentata la proposta di legge che prevede che la professione di “guida alpina” si articoli in due gradi, “aspirante guida” e “guida alpina-maestro di alpinismo”, mentre la professione di “accompagnatore di media montagna” è unica
(UMDI UNMONDODITALIANI)Per migliorare ed incentivare il turismo montano e naturalistico e per far chiarezza sui vari settori professionali alpini, i Consiglieri Andrea Di Lucente e Salvatore Micone hanno presentato una proposta di legge regionale, contraddistinta con il n. 91, avente ad oggetto: “Disciplina della professione di guida alpina – maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna”. La pdl mira a disciplinare l’esercizio della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna all’interno del territorio regionale in attuazione della legge 6/89, “Ordinamento della professione di guida alpina” e della legge 81/1991, “Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”. L’iniziativa legislativa, infatti, intende migliorare ed incentivare il turismo montano e naturalistico, provvedendo anche a dirimere la situazione di forte confusione tra gli operatori del settore generata per l’assenza di una disciplina regionale certa nei confini regionali. A tal fine la proposta di legge prevede che la professione di “guida alpina” si articoli in due gradi, “aspirante guida” e “guida alpina-maestro di alpinismo”, mentre la professione di “accompagnatore di media montagna” è unica. Previsto poi che le professioni di guida alpina, nei suoi due gradi, è subordinata all’iscrizione negli appositi albi professionali tenuti dal Collegio regionale delle guide, posto sotto la vigilanza dell’Assessorato regionale competente. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Tutte le figure di guida alpina hanno l’obbligo di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. Viene quindi istituito il “Collegio regionale delle guide alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna”, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione. La proposta di legge passa ora all’esame della Commissione consiliare competente per l’espressione l’esame preliminare per poi giungere all’attenzione del Consiglio regionale per la determinazioni conclusive.