Udienza fissata in data 30 ottobre per la famiglia Scantaburlo al Tribunale di Trieste, Sezione civile. Il reclamo della famiglia ha richiesto il riesame della ordinanza del Giudice Moscato ed ha soprattutto ribadito la questione di legittimità costituzionale, chiedendo la remissione del giudizio alla Consulta per quanto concerne la discriminazione di accesso scolastico della scuola della infanzia
(UMDI UNMONDODITALIANI) Un padre in lotta per i diritti del figlio di soli 4anni, quale esonerato dall’ambito scolastico in quanto non vaccinato. “Quale valore può oggi avere quella alleanza medico-paziente, deontologicamente fondata, se il medico oggi, con la riforma degli ordini professionali attuata dalla Legge nr. 3 dell’11 gennaio 2018, rischia di essere imbavagliato su certe questioni?” si chiede l’uomo ormai da mesi contro le istituzioni. “Siamo pericolosamente vicini ad un punto di non ritorno e si rischia in futuro uno strappo del contratto sociale se i diritti naturali dell’essere umano, inviolabili ed inalienabili, non troveranno quel riconoscimento pubblico di cui parla la nostra Costituzione, diritti che sono tutelati anche dal diritto internazionale”, aggiunge preoccupato.
L’ITER GIUDIZIARIO
Il Tribunale Civile di Trieste ha ricevuto a fine marzo 2019 il deposito di un ricorso cautelare ed urgente ex art. 700 cpc. Il Giudice designato, il dottor Francesco Saverio Moscato, ha fissato l’udienza per il 09 maggio 2019, alle ore 12.00. L’udienza finalizzata al contraddittorio non è stata aperta al pubblico ma alle sole parti in causa. Al termine della udienza le parti resistenti e ricorrenti, rispettivamente l’Avv. Distrettuale dello Stato dottor Lorenzo Capaldo che difende il MIUR ed un dirigente scolastico, ed il sottoscritto ed il proprio legale rappresentante, l’Avv. Michele Rodaro che hanno ricorso, sono stati intervistate dalla televisione pubblica RAI3 FVG, con un servizio televisivo a cura di Eva Ciuk. Le parti resistenti, sono la Dirigenza scolastica della scuola del figlio di quasi 4 anni di età (una scuola di un piccolo paese friulano, a pochi chilometri da Cividale del Friuli), ed il Ministero dell’Istruzione della Università e della Ricerca, MIUR, citato anch’esso. Oggetto del ricorso è un provvedimento d’urgenza contro la sospensione dalla frequentazione scolastica del minore decisa dal dirigente scolastico stesso in data 12 marzo 2019, sulla base degli adempimenti della Legge 119/2017. Il ricorso presentato dal legale di Scantaburlo, successivo ad una articolata istanza in autotutela a firma dei genitori e ad una lettera di diffida del legale, è stato promosso dall’uomo contro la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo (OMISSIS) che ha sospeso il bambino dalla frequentazione della scuola perché non in regola con gli adempimenti della legge 119/2017. Ricevuto ed esaminato il ricorso, il Giudice nominato del Tribunale di Trieste non ha ritenuto di decidere “inaudita altera parte”, come richiesto in via principale nel ricorso stesso, e pertanto ha voluto prima approfondire il tema di causa in contraddittorio con le parti convenute, per poi decidere il da farsi (come richiesto in via subordinata dall’avvocato). Il padre del piccolo con il legale di fiducia, l’avvocato Michele Rodaro, il quale ha curato il ricorso ed il suo deposito, ha deciso di citare anche il MIUR a causa del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo, soprattutto in caso di instaurazione della eventuale fase di merito successiva a quella cautelare. La risposta dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste non ha tardato a giungere: si è costituito in giudizio per il MIUR e per quanto possa anche per la Dirigenza scolastica e l’Istituto Comprensivo, e l’atto depositato (e datato 03 maggio 2019) a firma dell’Avvocato dello Stato, ha contestato il ricorso presentato, “in fatto ed in diritto”. In data 28 agosto 2019, dopo aver approfondito la questione studiando delle note illustrative autorizzate che il Giudice ha richiesto dalle parti, e consegnate entro il 17 giugno 2019, il Tribunale di Trieste Sezione Civile ha emanato l’ordinanza: il ricorso è stato rigettato e Luca Scantaburlo è stato condannato a pagare le spese alle liti e processuali in misura definita dal Giudice. Pur dando spazio all’opinione del suo legale (solo pochi secondi, in cui si è accennato a un possibile reclamo), l’ultimo servizio televisivo di RAI 3 FVG (4 settembre 2019, “Dopo la sentenza del tribunale di Trieste sul ricorso di un genitore, l’Avvocatura di Stato spiega – il preside non può non seguire la legge ”, servizio di Anna Vitaliani) ha omesso il nome e cognome dell’uomo – quando invece lo aveva correttamente indicato il 09 maggio 2019, ed ha valorizzato la posizione di difesa del MIUR, facendo intendere che i giochi erano oramai chiusi sulla questione degli ingressi scolastici nella scuola della infanzia, e degli adempimenti dei funzionari pubblici, che potevano dormire sonni tranquilli in relazione a possibili rimostranze o ricorsi giudiziari futuri (interviste con Lorenzo Capaldo, legale dell’Avvocatura di Stato, Carmela Testa dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo San Giovanni, Trieste, e Roberto Benes dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di via Commerciale, Trieste). Dopo alcuni giorni di riflessione valutando pro e contro, il legale della famiglia e l’uomo stesso, hanno deciso di depositare un reclamo ex. art. 669-terdecies c.p.c., avverso l’ordinanza di rigetto, chiedendo un riesame della ordinanza al Collegio del Tribunale, composto da tre giudici. Il reclamo è stato depositato in tempo utile (13 settembre 2019) e si è concentrato sugli aspetti di legittimità costituzionale della Legge 119/2019, sulla quale già l’accento era stato posto nel ricorso introduttivo e nelle note illustrative autorizzate. Il Collegio del Tribunale di Trieste – sez. Civile – che ha in riesame l’ordinanza di rigetto firmata dal Giudice F. S. Moscato (28.08.2019) ed il conseguente reclamo dei ricorrenti (13.09.2019) i quali sono Luca Scantamburlo/Avv Michele Rodaro del Foro di Udine (difensore su procura), ha fissato pertanto la data dell’udienza, per ascoltare le parti in contradditorio: il 30 ottobre 2019. Successivamente, il Collegio deciderà in Camera di consiglio.
L’UDIENZA
Udienza fissata in data 30 ottobre 2019, alle ore 12.15 , Tribunale di Trieste, Sezione civile. Il reclamo della famiglia Scantaburlo ha richiesto il riesame della ordinanza del Giudice Moscato ed ha soprattutto ribadito la questione di legittimità costituzionale, chiedendo la remissione del giudizio alla Consulta per quanto concerne la discriminazione di accesso scolastico della scuola della infanzia, subordinata attualmente all’espletamento di un trattamento sanitario profilattico invasivo previsto su soggetti sani, od alla presentazione di una certificazione medica che attesti l’omissione, l’esonero o il differimento di tale trattamento. Queste ultime condizioni, non contemplano il principio del consenso o dissenso libero ed informato, tutelato dalla deontologia professionale medica, ed anche da carte sovranazionali (come la Carta di Nizza, Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, che dall’anno 2009 ha valore vincolante per gli stati membri della UE). La questione giuridica, banalizzata dalla ordinanza di rigetto del Giudice che considera il diritto soggettivo invocato come “non esistente”, e che considera pertinente un mero “interesse legittimo” in capo al minore ed alla famiglia, è cruciale: il diritto all’istruzione, si ricorda che la scuola della infanzia è scuola a tutti gli effetti dal 2003, come disposto dalla Legge nr. 53 del 28 marzo 2003, art. 2, in continuità educativa verticale con la scuola dell’obbligo ed inserita nel Piano di Offerta Formativa del Ministero MIUR – è un diritto perfetto ed assoluto, oppure è un interesse legittimo sul quale la pubblica amministrazione (P.A.) può intermediare e, a sua discrezione, esercitare una compressione o sospensione della fruizione di questa prestazione amministrativa? Cosa intendevano i padri costituenti con l’art. 2 che dispone la tutela e garanzia dei “diritti inviolabili dell’uomo”, ed il primo comma dell’art. 34 della Costituzione, “la scuola è aperta a tutti”? Autorevole dottrina citata nel reclamo attesta che la questione è dibattuta da diversi anni ed aperta, e l’opinione di insigni giuristi del passato abbracciavano la tesi del diritto alla istruzione come “diritto soggettivo” e non “interesse legittimo”, in quanto la conquista del vero e del bello e l’espressione dei propri talenti e della propria personalità, appartengono al “destino irrinunciabile dell’uomo” (cfr. Carlo Esposito, 1958) al di là dei concetti stessi di Stato e Democrazia (dottrina giusnaturalistica).
LE PAROLE DI LUCA SCANTABURLO
Luca Scantaburlo preoccupato per il figlioletto di 4 anni e per altri genitori che sono nella sua stessa condizione o che ci si troveranno in futuro dice: “Preghiamo per noi e per i nostri figli e che una luce di discernimento illumini la mente ed i cuori degli uomini e delle donne al servizio delle Istituzioni, soprattutto della Magistratura italiana che con la decisione che assumerà in questo delicato contenzioso civile il cui esito potrebbe riguardare centinaia di migliaia di famiglie italiane, dovrà dare prova di essere veramente quella istituzione indipendente, garante e guardiana dei valori della Costituzione della Repubblica italiana che – all’art. 2 – difende i “diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, ed il “rispetto della persona umana” (ultimo comma art. 32, Costituz.)”