Terzo settore fase 2, il nuovo decreto sull’economia di maggio interviene a sostegno di tutti gli enti durante l’emergenza Covid
Terzo settore fase 2, nuovo decreto economia di maggio, nella quale sono previste delle novità con la speranza di combattere la crisi economica, sociale e sanitaria dovuta al Covid-19. Le misure adottate nel nuovo decreto, per gli enti no profit, sono rimaste per la maggior parte le stesse di marzo emanate per gli esercenti attività d’impresa o professionale. Dopo le numerose proteste dal mondo dei no profit per la crisi che li ha colpiti, sono state concesse misure avvantaggianti per l’economia del terzo settore a partire dai contributi per l’acquisto di dispositivi di protezione per contenere il contagio da coronavirus, agevolazioni fiscali in ordine alla sanificazione degli ambienti, sospensione canoni di locazione.
Terzo settore fase 2, ecco cosa prevede il decreto economia di maggio 2020
Il decreto di maggio 2020, riguarda l’art 43 del Decreto Legge 18/2020 e l’art. 12 del decreto economia, e introduce provvedimenti volti a favorire la continuità delle attività svolte dagli enti del terzo settore anche nella fase 2. Tale articolo parla dei contributi da destinare alle imprese per l’acquisto dei dispositivi sanitari e la relativa messa in sicurezza dei lavoratori. Con la modifica introdotta dal decreto di aprile sarà possibile favorire il ritorno all’operatività anche a tutti gli agenti delle organizzazioni no profit che già molto hanno fatto in questi giorni di crisi. L’art 43 del Decreto Legge 18/2020 e l’art. 12 del decreto economia citano: “Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese (“nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”), a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese (“e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.”
Terzo settore fase 2, previsto il credito per la sanificazione
Dalla lettura dell’articolo 16 della bozza di decreto di maggio, si deduce che ci sia la possibilità di ottenere, per le associazioni no profit, un beneficio fiscale a fronte delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti ove esse svolgono la loro attività, per permettere ai propri volontari ed operatori di lavorare in piena sicurezza. Tale articolo va ad integrare quanto già previsto dall’ art. 64 del Decreto Legge 18/2020, e il combinato disposto tra di essi sancisce la seguente normativa: “Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (nonché agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta,nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020”. Le modalità di applicazione e di utilizzo di tale credito saranno poi successivamente stabilite dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’economia e delle finanze con apposito decreto.
Terzo settore fase 2, sospensione dei canoni di locazione
L’emergenza Covid-19 ha reso impossibile, per alcuni settori, soprattutto per il terzo, svolgere la propria attività e di conseguenza, a causa delle mancate entrate economiche non è potuto avvenire il pagamento dei costi fissi. Per questo è stata concessa la possibilità di vedersi sospendere i canoni di locazione degli immobili presso i quali si svolge la loro attività. Come si evince dal combinato disposto tra l’articolo 17 medesimo e l’articolo 95 del Decreto Legge 18/2020: “Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche (“nonché per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383), che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di (immobili) pubblici dello Stato e degli enti territoriali”. La norma già quindi adottata per le società sportive e per le ASD, è stata estesa anche a tutti gli enti del terzo settore, i quali potranno versare i canoni, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzandoli in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Bonus fino a 1000 euro per i lavoratori sportivi
L’articolo 22 del decreto di maggio 2020, conferma quanto già previsto dall’articolo 27 del Decreto Legge 18/2020 disponendo in particolare al comma 3 che “ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro”. L’articolo 38 della bozza di decreto di maggio 2020 riprende tale comma specificando che: “per il mese di aprile 2020, l’indennità di cui all’articolo 22, comma 3, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), già in essere alla data del 23 febbraio 2020″. Le domande dovranno essere presentate, insieme all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Si segnala inoltre che come ogni altre indennità prevista dal decreto, tale emolumento non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi vigente testo unico delle imposte sui redditi.
Sostegno alla liquidità degli enti del terzo settore
Un’ulteriore spinta propulsiva per gli enti del terzo settore è stata data dalla previsione dell’art. 39 del decreto di Aprile con la quale il legislatore ha voluto estendere a tali enti la possibilità di accedere ai prestiti garantiti dallo Stato attraverso la società SACE spa, integrando quanto disposto dall’art. 1 del Decreto Legge 23/2020, con la seguente previsione: “Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa”).
Enti del terzo settore: incremento del Fondo
Il legislatore dà una significativa sferzata allo sviluppo degli enti del comparto no profit, andando ad attivare con maggiori risorse finanziarie quanto già previsto nell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, cioè il fondo previsto per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. L’articolo 72 del decreto legislativo numero 117/2017 prevede: “è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore”
Bozza del decreto di maggio, ecco cosa prevede
La bozza del decreto di maggio riferita all’articolo 40 (l’ex decreto aprile di cui si è parlato in queste settimane) prevede che “al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui è incrementata di 120 milioni di euro per l’anno 2020, mentre la prima sezione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020″. Vi sarà quindi un incremento di 130 milioni di euro del Fondo per il per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, istituito con l’articolo 72 del decreto legislativo 117/2017. Il legislatore ha voluto sottolineare attraverso tali misure l’importante impegno che tali organizzazioni hanno da sempre occupato nell’interno del territorio nazionale.