TAR Campania fa scuola confermando l’ampia e delicata discrezionalità tecnica di cui godono i docenti circa le valutazioni di merito scolastico. Il sindacato del giudice, infatti, deve fermarsi alla verifica delle regole procedimentali, altrimenti finirebbe per invadere l’area dell’insindacabile merito valutativo del consiglio di classe o la commissione d’esame
TAR Campania fa scuola avvalorando il principio secondo cui ai giudici amministrativi è consentito intervenire nel giudizio degli insegnanti nei soli casi dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste, altrimenti finirebbero per invalidare le valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione scolastica. Quindi, resta salva l’insindacabilità della valutazione dei docenti quando si tratta di bocciature.
TAR Campania fa scuola – il caso
Al termine dell’anno scolastico 2020/2021, uno studente aveva riportato gravi e numerose insufficienze. Di conseguenza, non era stato ammesso alla frequentazione della classe successiva. I genitori dell’alunno, ritenendo che tale giudizio non fosse adeguato all’effettivo rendimento scolastico del figlio e non conforme alle normative vigenti che disciplinano la valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado, avevano perciò deciso di ricorrere al Tar.
I motivi in diritto del ricorso
Con il primo motivo venivano sollevate censure di violazione dei criteri di valutazione degli alunni della scuola di secondo grado, stabiliti dal d.P.R. n. 122/2009; inoltre, veniva censurata l’insufficienza e la genericità della motivazione di non ammissione alla classe seconda.
Con il secondo motivo, i deducenti lamentavano che dall’esame dei verbali emergeva, in maniera chiara ed incontrovertibile, che la condizione dello studente era analoga a quella di numerosi altri colleghi, qualcuno anche con deficit in un numero maggiore di materie.
I ricorrenti, con il terzo motivo, sostenevano che gli atti impugnati erano carenti nelle valutazioni di merito riguardo alle mancate argomentazioni a loro sostegno, poiché non rispettavano i principi generali dell’ordinamento che regolano la formazione scolastica e che sono riconosciuti a livello costituzionale.
La decisione della Sezione Quarta
Con la sentenza 3663/2024, il tribunale amministrativo campano ha ribadito un principio fondamentale: “il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione scolastica, è consentito solo quando emerga una palese irragionevolezza o illogicità dell’operato dei valutatori, potendo il giudice della legittimità solo “verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”.” Pertanto, il giudice può unicamente verificare se il procedimento di valutazione sia conforme alle norme e ai criteri prestabiliti, ma non può entrare nel merito delle valutazioni.
Repetita iuvant
La Sezione, inoltre, ha ricordato come già il TAR Napoli, sez. IV, n. 5987/2019 aveva affermato che “nell’ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve fermarsi alla verifica delle regole procedimentali, nei limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l’area dell’insindacabile merito valutativo riservato all’organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la Commissione d’esame”.
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