Supplenze GPS rinuncia abbandono di servizio dei docenti. Qui di seguito vengono riportate le sanzioni e le conseguenze secondo l’art. 14 dell’OM 88/2024.
Supplenze GPS rinuncia abbandono di servizio è sottoposto alle sanzioni previste dalla relativa OM. Ecco le conseguenze per i docenti.
Supplenze GPS rinuncia abbandono: quali sono le sanzioni
Le sanzioni previste secondo l’art. 14 dell’OM 88/2024:
- la rinuncia alla supplenza conferita (tramite il sistema informatizzato) o la mancata presa di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, alle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Alle sanzioni succitate se ne aggiungono altre due: una dovuta alla mancata presentazione della domanda di partecipazione all’assegnazione delle supplenze e l’altra alla rinuncia per le sedi non espresse nella domanda. Nello specifico:
- chi non presenta la domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze non potrà ottenere, per l’a.s. di riferimento, incarichi al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS per tutte le graduatorie cui abbia titolo;
- l’aspirante che non esprima nella domanda alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, qualora al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, è considerato rinunciatario limitatamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, per l’a.s. di riferimento, non potrà ottenere supplenze dalle specifiche graduatorie (specifica GaE/GPS) per cui sia risultato in turno di nomina.
Cosa possono fare i docenti sanzionati
Come già detto,i docenti soggetti alla sanzione prevista per:
- rinuncia alla supplenza conferita o mancata presa di servizio entro il termine indicato dall’Amministrazione, potranno accettare, per l’a.s. di riferimento, soltanto supplenze brevi dalle graduatorie di istituto;
- abbandono del servizio, potranno accettare, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie (2024/26), soltanto supplenze brevi dalle graduatorie di istituto;
- rinuncia limitatamente alla preferenze non espresse, potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, supplenze da GaE/GPS diverse da quelle per cui sono stati considerati rinunciatari, nonché potranno ottenere supplenze dalle GI al 30/06 e al 31/08, anche per la stessa graduatoria (ossia posto/case di concorso) per cui sono stati considerati rinunciatari per le preferenze non espresse, e supplenze brevi sempre dalle GI;
- non aver presentato domanda di partecipazione all’attribuzione delle supplenze, potranno ottenere incarichi al 30/06 e al 31/08 dalle GI, nonché supplenze brevi sempre dalle GI.
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