Si dondola a scuola come fanno in genere i bambini anche a casa e il più delle volte non accade nulla. Il destino invece ha voluto che questa volta la sedia fosse quella a corredo del banco scolastico cosicché la caduta ha tirato in ballo responsabilità istruzionali. Vediamo cosa ha deciso il giudice
Si dondola a scuola durante la lezione la minore cade a terra in aula, a seguito dell’evento, riporta lesioni personali per le quale si rende necessario il trasporto in ospedale e si accerta che la responsabilità dell’accaduto fosse dell’Istituto scolastico che ha omesso di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica ed agiva pertanto per ottenere il risarcimento dei danni. Con atto di citazione parte attrice (il genitore) conveniva dinanzi al Giudice la scuola.
Si dondola a scuola e riporta lesioni personali
Sul fatto storico, è rimasto dimostrato che la minore durante le ore scolastiche mentre era in classe, cadeva a terra in aula. A seguito dell’evento, la minore riportava lesioni personali per le quale si rendeva necessario il trasporto in ospedale dove le veniva diagnosticato un trauma. Tale dinamica è stata confermata dalle dichiarazioni rese dal teste oculare, un prof, che ha riferito di aver assistito al sinistro in quanto, era presente in classe in qualità di docente, durante il cambio dell’ora ha visto l’alunna che si dondolava tra due banchi facendo delle giravolte ripetute, perdeva l’equilibrio andando a sbattere con l’orecchio contro uno dei banchi. Per il giudice di Pace di Napoli nella sentenza segnalata in commento n. 2251/2024 del 18-01-2024 l’evento dannoso si è verificato per esclusiva responsabilità della scuola.
Vigilare sulla incolumità fisica e sicurezza
Il rapporto scuola-allievi, infatti, scaturisce dal c.d. contratto sociale, il quale prevede, per il personale docente, l’obbligo primario di educare e insegnare e, quello secondario, di vigilare sulla incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, ponendoli al riparo da pericoli sia per fatto proprio che per fatto di terzi.
Dalla natura negoziale è posto a carico dell’Istituto Scolastico l’obbligo di vigilanza e sorveglianza che è tenuto ad osservare, è modulato sulla base di una condotta diligente secondo i criteri di normalità, da apprezzarsi anche in relazione alla sua capacità tecnica organizzativa.
Da tale obbligo consegue che la scuola è tenuta a “predisporre tutti gli accorgimenti necessari ed idonei ad, evitare i danni che l’alunno possa procurare a sé stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione, compreso il cortile antistante l’edificio scolastico ove viene consentito l’accesso e lo stazionamento degli utenti ed in particolare degli alunni” (cfr in particolare le già citate Cass. 3680/2011, Cass. 1769/2012, Cass. 11751/2013, Cass. 22752/2013, Cass. 2413/2014, 23202/20 15).
Vigilanza adeguata? Onere probatorio insufficiente
Il giudice ritiene che, nel caso di specie, parte convenuta non abbia adeguatamente assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente, atteso che non ha dimostrato che, in quella circostanza di tempo e di luogo in cui si è verificato l’episodio lesivo denunciato nell’atto di citazione, il docente presente in aula, avesse, in concreto, esercitato una vigilanza adeguata ed avesse adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose; né, tantomeno, i convenuti hanno provato la imprevedibilità e repentinità effettiva della condotta dannosa, che ha impedito un tempestivo ed efficace intervento da parte del docente.
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