Precari indennizzo 24 mensilità, secondo il quale, con il DL 131/2024, viene aumentato da 12 a 24 mesi il risarcimento massimo per i precari scolastici con oltre 36 mesi di servizio che ricorrono al giudice del lavoro per la mancata stabilizzazione, in linea con la direttiva 70/1999. Grazie all’intervento del sindacato Anief, circa 400mila lavoratori possono ora ottenere un indennizzo per l’abuso di contratti a termine. Il sindacato intende, inoltre, promuovere il doppio canale di reclutamento per ridurre la supplentite cronica
Precari indennizzo 24 mensilità per il quale lo Stato italiano è destinato a pagare un conto esoso per la mancata applicazione nella scuola della direttiva 70/1999 contro l’abuso di precariato. Infatti è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova norma, il DL 131/2024, che porta da 12 a 24 mesi il massimo di risarcimento consentito. L’amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare il rimborso verso i precari che decidono di ricorrere al giudice del lavoro per essere risarciti per la mancata stabilizzazione.
Precari indennizzo 24 mensilità grazie al sindacato
Grazie all’intervento decisivo del sindacato, il Governo italiano ha portato a 24 mensilità l’indennizzo rivolto ai precari della scuola con più di 3 anni di servizio su posto vacante. Inoltre, dopo questo risultato, l’associazione è decisa a lottare per fare introdurre il doppio canale di reclutamento come misura di prevenzione della supplentite cronica.
Riconoscimento dei diritti dei precari
“Il testo pubblicato in Gazzetta in queste ore, – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – contenente ‘disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, di fatto apre le porte per il risarcimento danni a favore di circa 400mila precari con più di tre anni di servizio: grazie all’azione vincente del nostro sindacato, ogni dipendente della scuola che si trova in questa situazione, quindi con oltre 36 mesi di servizio da supplenze alle spalle, ha la possibilità concreta di recuperare fino a 24 stipendi”.
Norma in vigore del DL 131/24
Art. 12
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d’infrazione n. 2014/4231
- All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
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