Intercettazioni genitori Turetta pubblicate sono un fatto grave e rischiano di mettere a repentaglio l’incolumità dei soggetti interessati. La spettacolarizzazione mediatica ha l’effetto di anticipare o influenzare il giudizio dell’opinione pubblica circa la colpevolezza o l’innocenza di un imputato. È vietata la pubblicazione, anche in forma parziale o riassuntiva, degli atti fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Il diritto alla cronaca è in grado di misurare il livello di democrazia di un Paese
Intercettazioni genitori Turetta pubblicate dai media violano il divieto stabilito dalle leggi e confermano la triste spettacolarizzazione delle vicende di cronaca. Il caso del ventiduenne che ha ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin rappresenta l’ennesimo grave caso di gogna mediatica.
Intercettazioni genitori Turetta pubblicate delineano la spettacolarizzazione della “pornografia del dolore”
L’Avvocato e direttore della rivista Giurisprudenza Penale, Guido Stampanoni Bassi, ha definito la “Pornografia del dolore o trauma porn” come un fenomeno che consiste “nella pubblicazione di contenuti – articoli, foto, video, eccetera – che sfruttano traumi altrui per generare scalpore o attenzione.” La spettacolarizzazione mediatica, quindi, è caratterizzata dalla diffusione massiva di notizie riguardanti un caso giudiziario e ha l’effetto di anticipare o influenzare il giudizio dell’opinione pubblica circa la colpevolezza o l’innocenza di un imputato, spesso prima delle istituzioni giudiziarie. La distorsione della percezione pubblica del caso giudiziario, inoltre, viola il principio della presunzione di non colpevolezza stabilito dal comma 2, art. 27 Costituzione, uno dei cardini del processo penale. Scopo della norma è quello di evitare che ci sia qualsiasi tipo di presunzione prima della sentenza definitiva in quanto la società non vuole un colpevole, ma il colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. La presunzione di non colpevolezza si presenta come una regola che mira a creare un equilibrio stabile tra la tutela della dignità del soggetto e l’esigenza di protezione della collettività.
Il divieto di pubblicazione
Fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, è vietata la pubblicazione, anche in forma parziale o riassuntiva, degli atti contenuti del fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto. Il divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto designa una fase delicata in quanto gli elementi racconti sono provvisori e non sono ancora stati valutati da un giudice. Il divieto di pubblicazione, quindi, rappresenta anche una garanzia per l’indagato perché risponde all’esigenza di tutelare l’imparzialità del giudice, così come disposto dal principio comma 2, art. 111 Costituzione.
Crocifissione mediatica
“Crocifiggere queste persone che stanno vivendo una tragedia è immorale. – ha commentato Rinaldo Romanelli, il segretario dell’Unione Camere Penali – La pubblicazione delle intercettazioni dei genitori di Turetta è un fatto grave.
Non aggiunge nulla alle indagini né alla cronaca, si tratta solo di voyeurismo fuori luogo che rischia peraltro di mettere a repentaglio la stessa incolumità di due persone che, non solo non hanno commesso alcun reato, ma si trovano a vivere un’atroce sofferenza.“
Democrazia fondata sulla cronaca giornalistica
In assenza di una disciplina normativa circa il diritto alla cronaca giornalistica, molti giuristi si sono interrogati sull’importanza di intervenire su questo tema. Infatti, a parere di Stefano Fiore, professore ordinario di diritto penale presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, il legislatore non dovrebbe intervenire poiché ogni forma di limitazione dell’espressione di pensiero condiziona il livello di democrazia di un Paese. Questa, infatti, è una libertà in grado di misurare il tasso di democrazia e i suoi presupposti essenziali. Un Paese senza una piena libertà di espressione non può essere un Paese democratico siccome la partecipazione del popolo alla democrazia passa necessariamente attraverso la libera informazione, documentata e non condizionata dalla vita politico-istituzionale.
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