Transfrontalieri, abitanti della terra di nessuno. Se fanno ristrutturare la casa non gli è concessa la detrazione Irpef riservata agli italiani. Ma perché non sono italiani? E il Governo ha accolto la mozione dell’on. Narducci restituendo a queste persone un diritto negato.
(UMDI – UNMONDODITALIANI) – Vivono in una sorta di limbo normativo i lavoratori transfrontalieri che ogni giorno dall’Italia raggiungono la Svizzera, la Francia, le terre di confine, a pochi chilometri dal suolo italico. Per loro, chissà perché, c’è sempre bisogno di leggi speciali, interventi diretti, battaglie di democrazia. E’ accaduto di nuovo l’altro giorno a Montecitorio, nel corso della discussione sul Disegno di legge delega al Governo, recante disposizioni per un sistema fiscale che, in teoria dovrebbe essere più equo, trasparente e orientato alla crescita. Il Governo, dunque, ha accolto l’Ordine del iorno presentato dall’on. Franco Narducci (PD), assieme ai colleghi Braga e Marantelli, inerente l’estensione applicativa, in favore dei lavoratori transfrontalieri, della detrazione di imposta per le spese di ristrutturazione edilizia. Attualmente il lavoratore transfrontaliero è impossibilitato ad effettuare detrazioni sull’ammontare Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia e ciò, se da un lato lede il diritto del lavoratore frontaliero che vive in Italia e spende in Italia, dall’altro finisce per comportare ingenti danni per l’erario del nostro Paese, in quanto può favorire l’accrescersi del fenomeno di lavori edilizi non fatturati, con conseguenti mancate entrate nel bilancio dello Stato. Pertanto l’on. Narducci, nell’Ordine del Giorno in questione, ha impegnato il Governo “a valutare la possibilità di prevedere, in sede di esercizio della delega legislativa del presente provvedimento, disposizioni volte a riconoscere anche ai lavoratori italiani transfrontalieri l’applicazione estensiva delle disposizioni vigenti in materia di detrazione di imposta IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, individuando nell’attribuzione dei suddetti contributi fiscali un importante incentivo per far emergere potenziali attività non fatturate, dalle quali far derivare un maggiore gettito fiscale per le entrate dello Stato”.
ci sono sviluppi al riguardo?
i frontalieri possono usufruire dell’ecobonus 110 % ?
Mi accodo alla tua richiesta
Chiedo anche io delucidazioni in merito …. si può accedere come lavoratori frontalieri?
La figura del lavoratore frontaliero, è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in Italia e che quotidianamente si recano all’estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la prestazione di lavoro.Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera (o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale) da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo di quest’ultimi per l’importo eccedente €. 7.500. Ai fini dell’applicazione del regime di tassazione si deve: individuare tutte le somme e valori corrisposti al soggetto in relazione al reddito di lavoro svolto come frontaliero. Operare la riduzione, da tale importo annuo, della franchigia (€. 7.500). Applicare la tassazione Irpef su tale differenza, secondo le regole ordinarie del Tuir. Le detrazioni IRPEF sono finalizzate a ridurre la tassazione applicata ai redditi da lavoro, dunque se ne può beneficiare solo se l’importo che si paga con le tasse è superiore alla somma da portare in detrazione, altrimenti si perdono. Se lei non percepisce redditi in Italia tali da poter portare gli importi in detrazione, non può fruirne, al pari di quanto avviene per i cosiddetti incapienti.
La Legge prevede la possibilità per ogni contribuente di beneficiare di due detrazioni Irpef tra loro non cumulabili: del 36% sulle spese di ristrutturazione della casa di abitazione, da suddividersi in dieci anni, e del 55% sui costi di riqualificazione energetica dell’immobile. Nella prima agevolazione rientrano le opere di manutenzione straordinaria, le misure finalizzate a prevenire atti illeciti (si pensi all’acquisto di porte blindate) e le opere di manutenzione ordinaria delle sole parti comuni degli edifici condominiali. Potranno invece essere detratti del 55% i costi per la sostituzione di finestre, infissi, pavimenti, impianti di riscaldamento nonché per l’acquisto di pannelli solari. Attualmente, visto che i lavoratori frontalieri sono sottoposti ad un particolare regime di trattamento fiscale che prevede la tassazione nel paese straniero ove viene prestata l’attività lavorativa, non è prevista l’applicabilità delle speciali detrazioni fiscali a favore di costoro.
La figura del lavoratore frontaliero, è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in Italia e che quotidianamente si recano all’estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la prestazione di lavoro.Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera (o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale) da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo di quest’ultimi per l’importo eccedente €. 7.500. Ai fini dell’applicazione del regime di tassazione si deve: individuare tutte le somme e valori corrisposti al soggetto in relazione al reddito di lavoro svolto come frontaliero. Operare la riduzione, da tale importo annuo, della franchigia (€. 7.500). Applicare la tassazione Irpef su tale differenza, secondo le regole ordinarie del Tuir. Le detrazioni IRPEF sono finalizzate a ridurre la tassazione applicata ai redditi da lavoro, dunque se ne può beneficiare solo se l’importo che si paga con le tasse è superiore alla somma da portare in detrazione, altrimenti si perdono. Se lei non percepisce redditi in Italia tali da poter portare gli importi in detrazione, non può fruirne, al pari di quanto avviene per i cosiddetti incapienti. Le detrazioni competono solo alle persone fisiche titolari di redditi sottoposti ad Irpef.
Gentile Daniele, le detrazioni competono solo alle persone fisiche titolari di redditi sottoposti ad Irpef. Se lei paga l’Irpef e secondo le indicazioni della mia altra risposta, potrà accedere alle agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie e il miglioramento energetico
Decreto “Cura Italia”, il Governo ha stanziato ulteriori 155 miliardi di euro circa tramite il Decreto “Rilancio”, mirando, tra gli altri obiettivi, alla ripresa economica di imprese e famiglie.
Nel novero degli interventi previsti, una particolare eco si è avuta con il superbonus per l’edilizia, c.d. ecobonus 110 per cento, tramite il quale sarebbe possibile ottenere una detrazione fiscale sulle spese di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, in misura superiore rispetto al costo.
Con tale strumento, sarebbe infatti possibile usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% del costo sostenuto per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico (c.d. sismabonus – parallelo all’ecobonus), per gli interventi effettuati dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021. i destinatari del bonus al 110% potranno essere tutti i contribuenti, residenti e non residenti, possessori a qualsiasi titolo dell’immobile su cui verranno fatti gli interventi, in cui rientrano anche familiari e cointestatari, entro i criteri previsti dal Decreto.
Potranno pertanto usufruire dell’agevolazione anche i condomini e gli enti che gestiscono le case popolari, nonché le persone fisiche, sia sugli interventi eseguiti nella propria abitazione sia in percentuale su quelli fatti negli spazi comuni, effettuati anche sugli immobili unifamiliari.
Gli interventi per i quali sarà possibile beneficiare della detrazione riguardano:
isolamento termico delle superfici esterne opache, verticali e orizzontali, per almeno un quarto della superficie totale, c.d. cappotto termico, nel limite di euro 60mila per singola abitazione. Nel caso in cui i lavori siano fatti da enti condominiali o istituti, il limite è moltiplicato per il numero totale di abitazioni interessate;
sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione, nel limite di euro 30mila per singola abitazione, comprensivo delle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito, moltiplicato per tutte le unità abitativa per gli istituti e enti condominiali;
interventi di rafforzamento delle strutture e riduzione del rischio sismico
installazione di impianti fotovoltaici
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Salve, la ringrazio, ho letto il suo estratto (che riporta correttamente quello che è scritto nel DL rilancio), quindi non percependo importi in Italia (da portare quindi in dichiarazione) è esclusa la possibilità di utilizzare lo sconto sull’IRPEF, le chiedo gentilmente se è possibile utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito.
La ringrazio in anticipo
Massimo
Buongiorno io sono un lavoratore frontaliere, attualmente noi facciamo parte degli incapienti? Quindi possiamo fare la cessione del credito con lo sconto in fattura? Grazie
Buon giorno sono un lavoratore frontaliere , visto che non dichiaro niente in Italia È possibile usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito??
Allo stato attuale non può usufruire dello sconto in fattura, né della cessione del credito, proprio perchè non dichiara nulla in Italia. Le agevolazioni competono solo alle persone fisiche titolari di redditi sottoposti ad Irpef.
Allo stato attuale non può usufruire dello sconto in fattura, né della cessione del credito, in quanto non dichiara nulla in Italia. Le agevolazioni competono solo alle persone fisiche titolari di redditi sottoposti ad Irpef.
Seguo. Essendo frontaliera vorrei sapere se c’è la possibilità di usare l’ecobonus 110 con la cessione del credito in fattura o alla banca?
Gentile Stefania, le agevolazioni competono solo alle persone fisiche titolari di redditi sottoposti ad Irpef. Anche per l’ecobonus 110 valgono le medesime restrizioni
Buongiorno, sono frontaliere e vivo in un condominio entro i 20 km dal confine, se il mio condominio incaricasse un’impresa di ristrutturare usando l’ECOBONUS 110 in tal caso il mio condominio potrebbe cedere all’impresa il credito d’imposta anche per i miei millesimi di proprietà? Non sarei direttamente io come frontaliere a incaricare l’impresa ma il condominio in cui risiedo.