Coprifuoco alle 22, spostamenti limitati, lezioni a distanza, bar, ristoranti e centri commerciali chiusi nelle zone rosse. Le novità dell’ultimo Dpcm
Coprifuoco dalle 22, spostamenti limitati e lezioni a distanza sono alcune delle novità del Dpcm firmato dal Premier Giuseppe Conte. Le nuove misure di restrizione per contenere il contagio da Covid-19 varieranno da regione a regione in base al livello di rischio in ogni zona. Il nuovo decreto avrà validità a partire dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.
Coprifuoco alle 22 in tutta Italia
Il nuovo Dpcm ha stabilito il coprifuoco in tutta Italia a partire dalle 22 fino alle 5. Saranno consentiti gli spostamenti esclusivamente per esigenze lavorative, situazioni di necessità e per motivi di salute.
Coprifuoco alle 22 e spostamenti limitati
Nella bozza del Dpcm viene spiegata la situazione per quanto riguarda gli spostamenti e si legge che: “E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio Covid, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Lezioni in presenza o a distanza?
Le lezioni in presenza si svolgeranno esclusivamente per gli asili nidi, elementari e classi di prima media nelle regioni “zone rosse”, che il Governo deve ancora individuare. “L’attività didattica ed educativa – si legge nel Dpcm – per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
Mentre per le classi seconda e terza media, scuole superiori e università, le lezioni si svolgeranno solo a distanza. Come afferma il Dpcm: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione”.
Coprifuoco alle 22, chiusura anticipata di bar e ristoranti
Nelle zone classificate ad alto rischio di contagio dal Governo, bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie saranno chiuse. Mentre per il resto delle regioni resterà d’obbligo la chiusura alle ore 18. “Eccezione per le mense – afferma il Dpcm – e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.
Centri commerciali chiusi nelle giornate festive
Anche i Centri commerciali dovranno adattarsi alle nuove misure di contenimento. Il decreto prevede che: “Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.
La sorte di parrucchieri e negozi
Saranno sospese le attività inerenti servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti nelle zone rosse ad alto rischio di contagio. Per quanto riguarda i negozi invece, secondo il decreto, nelle zone ad alto rischio “sono sospese le attività commerciali al dettaglio. Fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie”.
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