Bocciatura confermata dal TAR sezione distaccata di Catania: il giudice amministrativo non può modificare valutazioni tecniche sul merito delle competenze dello studente. Per garantire una valutazione adeguata alle difficoltà dell’alunno, le condizioni degli studenti devono essere riconosciute da strutture pubbliche e comunicate tempestivamente alla scuola con idonea documentazione. I giudici dichiarano la manifesta infondatezza del ricorso
Bocciatura confermata dal TAR di Catania: le certificazioni generiche e tardive, presentate a supporto del ricorso, non consentendo alla scuola di adottare tempestivamente gli interventi necessari. I giudici della Sezione Terza hanno sancito un importante precedente in materia di certificazioni e bisogni educativi speciali.
Bocciatura confermata dal TAR – Il caso in breve
Nonostante le quattro gravi insufficienze della studentessa siciliana, il consiglio di classe a giugno aveva concesso il giudizio sospeso. Le lacune però sono riemerse anche agli esami di recupero, causando la bocciatura.
Tramite il ricorso, i genitori della discente contestano che la scuola non abbia applicato gli strumenti di supporto previsti dalla Legge n. 170/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), nonostante avesse ricevuto, già ad aprile 2024, una certificazione medica che attestava le difficoltà della studentessa. Inoltre, nessun insegnante si sarebbe accorto dei problemi della ragazza durante l’anno scolastico.
La certificazione del medico privato non rispetta i requisiti per i BES
Nella sentenza la Terza Sezione distaccata di Catania del TAR ha sottolineato che la certificazione presentata dalla famiglia, rilasciata da un medico privato e consegnata solo ad aprile, non rispettava i requisiti di legge previsti per i BES (L. n. 170/2010).
Quindi, al fine di garantire una valutazione adeguata alle difficoltà dell’alunno, la legge richiede che le condizioni degli studenti siano riconosciute da strutture pubbliche e comunicate tempestivamente alla scuola con idonea documentazione. I giudici hanno dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso, revocato il gratuito patrocinio alla famiglia e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali.
L’insindacabilità del giudizio degli insegnanti
Nella sentenza del 20 novembre 2024, il TAR Catania ha ricordando che la valutazione delle competenze degli studenti è di esclusiva competenza del personale docente, affermando che: “Va anzitutto rammentato come questa Sezione abbia già in passato più volte affermato, con statuizioni cui l’odierno Collegio si riporta in toto, come sia condivisibile l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui: il giudizio di non ammissione alla classe superiore è espressione di discrezionalità tecnica, che il g.a., pertanto, può essere chiamato a sindacare solo per ciò che concerne i profili della manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti; rimangono, invece, insindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti che sono affidate, in via esclusiva, al personale docente della scuola, così come l’apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche e il giudizio di valore che caratterizza l‘attività didattica.”
Il potere del giudice amministrativo di sindacare le valutazioni scolastiche
“Il giudice amministrativo – prosegue il Collegio – è, dunque, sfornito del potere di sindacare au fond le valutazioni tecnico discrezionali relative all’apprendimento dell’alunno, le quali sono operate dal corpo docente sulla base di precise cognizioni tecnico – scientifiche e in forza di un giudizio qualitativo di valore che va ad informare ex se l’attività didattica, non essendo utilmente replicabile in sede giudiziaria”.
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