di Anna Maria Marinelli
Dall’entrata in vigore della legge n. 219/2012 che riformato alcune norme sullo status filiationis, il minore ha un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ascoltato, proprio perché il futuro provvedimento di affidamento lo riguarda direttamente. Il Tribunale di Varese ha emesso il decreto del 24 gennaio 2013 con il quale, in un procedimento la separazione giudiziale, ha precisato che l’ascolto del minore nei procedimenti che lo vedono coinvolto, non è un mero dovere del giudice sulla base dell’art. 155 sexies c.c.
UMDI – (UNMONDODITALIANI) VARESE – L’art. 155 sexies codice civile al primo comma prevede che il giudice “disponga” l’audizione del figlio minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore se capace di discernimento.
Il Tribunale di Varese richiama una sentenza resa a Sezioni Unite dalla Cassazione (n. 22238/2009) con la quale si afferma la doverosità dell’audizione del minore e il corrispondente obbligo per il giudice di fornire le motivazioni secondo le quali si ritiene di non procedere in tal senso. La giurisprudenza da tempo ritiene che vi sia un dovere per il giudice di sentire il minore a meno che ciò non comporti un pregiudizio per il minore stesso. Il provvedimento del Tribunale di Varese del 24 gennaio 2013 richiama direttamente, quale normativa sovranazionale, la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti da parte dei minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 77/2003, che impone un’ampia partecipazione del minore nei procedimenti familiari che lo vedono coinvolto – in particolare quelli che si riferiscono all’esercizio delle potestà genitoriali – riconoscendogli il diritto di essere informato sulle richieste dei genitori e di essere sempre ascoltato preventivamente. Ancor prima, la Convenzione di New York del 1989 – ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 1991 – aveva disposto che il fanciullo capace di discernimento potesse esprimere la propria opinione su ogni questione che lo interessa nell’ambito di ogni procedura giudiziaria, e che le sue opinioni avrebbero dovuto essere prese in considerazione tenuto conto della sua età edel suo grado di maturità. È possibile il così detto “ascolto indiretto”, modalità indicata dal Tribunale di Varese, che prevede la nomina di uno psichiatra infantile il quale ha l’onere di accertare preventivamente la capacità di discernere del minore e l’assenza di un pregiudizio nella richiesta di un’opinione circa il suo affidamento.
L’ascolto indiretto consente al minore di partecipare fattivamente anche alle modalità di visita e ad altre condizioni relative all’affido, e di entrare in rapporto con un terzo estraneo alla controversia che sia in grado di fornire spiegazioni e di prepararlo e guidarlo a fornire la propria opinione.
06 / 07 / 2013