Era ora! Gli animali d’affezione, in particolare cani, avranno da oggi in poi una maggiore tutela, nel rispetto di quelle che sono i valori di una società che si definisce civile.
Le direttive che cominciano a restituire dignità all’amico dell’uomo giungono dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, che il 16 luglio 2009 ha emanato l’Ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2009 per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione. L’Ordinanza dispone: L’affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali. I Comuni sono tenuti: ad assicurare la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell’anagrafe canina, la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune; ad evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza; ad assicurare il possesso, da parte della struttura individuata, di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani; a far sì che la struttura individuata, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non abbia una capacità superiore alle duecento unità di animali; ad assicurare la restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione; a garantire attività che aumentino l’adottabilità dei cani e l’apertura al pubblico almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. Da parte sua la struttura individuata deve prevedere l’accesso e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali, aventi come obiettivo la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione. I cani non ancora sterilizzati all’entrata in vigore dell’Ordinanza presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all’intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza stessa a cura del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.
di Mina Cappussi
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