TAR Campania fa scuola: la promozione non si fa in aula di tribunale

TAR Campania fa scuola: la promozione non si fa in aula di tribunale

Attualità Notizie/Cronaca

TAR Campania fa scuola avvalorando il principio secondo cui ai giudici amministrativi è consentito intervenire nel giudizio degli insegnanti nei soli casi dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste, altrimenti finirebbero per invalidare le valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione scolastica. Quindi, resta salva l’insindacabilità della valutazione dei docenti quando si tratta di bocciature.

TAR Campania fa scuola – il caso

Al termine dell’anno scolastico 2020/2021, uno studente aveva riportato gravi e numerose insufficienze. Di conseguenza, non era stato ammesso alla frequentazione della classe successiva. I genitori dell’alunno, ritenendo che tale giudizio non fosse adeguato all’effettivo rendimento scolastico del figlio e non conforme alle normative vigenti che disciplinano la valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado, avevano perciò deciso di ricorrere al Tar.

I motivi in diritto del ricorso

Con il primo motivo venivano sollevate censure di violazione dei criteri di valutazione degli alunni della scuola di secondo grado, stabiliti dal d.P.R. n. 122/2009; inoltre, veniva censurata l’insufficienza e la genericità della motivazione di non ammissione alla classe seconda.

Con il secondo motivo, i deducenti lamentavano che dall’esame dei verbali emergeva, in maniera chiara ed incontrovertibile, che la condizione dello studente era analoga a quella di numerosi altri colleghi, qualcuno anche con deficit in un numero maggiore di materie.

I ricorrenti, con il terzo motivo, sostenevano che gli atti impugnati erano carenti nelle valutazioni di merito riguardo alle mancate argomentazioni a loro sostegno, poiché non rispettavano i principi generali dell’ordinamento che regolano la formazione scolastica e che sono riconosciuti a livello costituzionale.

La decisione della Sezione Quarta

Con la sentenza 3663/2024, il tribunale amministrativo campano ha ribadito un principio fondamentale: “il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione scolastica, è consentito solo quando emerga una palese irragionevolezza o illogicità dell’operato dei valutatori, potendo il giudice della legittimità solo “verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”.” Pertanto, il giudice può unicamente verificare se il procedimento di valutazione sia conforme alle norme e ai criteri prestabiliti, ma non può entrare nel merito delle valutazioni.

Repetita iuvant

La Sezione, inoltre, ha ricordato come già il TAR Napoli, sez. IV, n. 5987/2019 aveva affermato che “nell’ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve fermarsi alla verifica delle regole procedimentali, nei limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l’area dell’insindacabile merito valutativo riservato all’organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la Commissione d’esame”.

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Michele Fratantuono

Ho 28 anni e sono uno studente di Giurisprudenza con una fervente passione per il diritto, la giustizia e l'uguaglianza. Oltre agli studi legali, sono appassionato di lettura, in particolare di saggi storici e filosofici, che arricchiscono la mia visione del mondo.