Scuola chiede stato vaccinale “va rispettata la privacy” è illegale diffondere i dati degli studenti vaccinati
Scuola chiede stato vaccinale il 23 settembre l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell’istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiama inoltre l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative.
Scuola chiede stato vaccinale. Le Autorità ricordano le normative vigenti.
Si può fare in classe l’appello differenziando chi vaccinato da chi non vaccinato? Si può comunicare alla classe chi vaccinato e chi non? La risposta è tanto semplice, quanto secca, no.
L’Autorità ha ricordato che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. L’Autorità ha altresì ribadito chiaramente la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.
Cosa prevede l’articolo 49?
L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari. Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i dirigenti scolastici, siano tenuti informati, attraverso un’apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.
La scuola è tenuta a preservare i dati sensibili dei minori.
Con la Sent.n. 246/2019 la Corte dei Conti per il Lazio ricordava che di recente la Corte di Cassazione, dopo aver messo in luce che lo stato di salute di un minore è un dato sensibile, ha evidenziato che la tutela fornita dal D.lgs. n. 196/2003 riguarda il minore ma anche gli altri familiari. Dunque, la diffusione delle informazioni sulle condizioni di salute del minore può di per sé potenzialmente essere idonea ad esporre la persona a condizionamenti o discriminazioni. L’ostensione del dato sulla salute conduce quindi ad una dolorosità e a rischi di discriminazione sociale che riguardano tutti i membri della comunità familiare
Differenziare all’interno del contesto scolastico chi vaccinato da chi non vaccinato, non è un fatto minimamente accettabile e normativamente neanche legittimo.
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