Cognome paterno retaggio patriarcale antiquato, ingiusto, disuguale. L’organo che decide la costituzionalità della norma ha aperto gli occhi su un’ingiustizia vergognosa per il Terzo Millennio. Già nel 2014 la corte di Strasburgo aveva sottolineato la rigidità e l’arretratezza del sistema giuridico italiano, ma è il caso di Bolzano a spingere verso la svolta
Cognome paterno retaggio patriarcale secondo la Consulta, che ha paventato profili di illegittimità dell’art. 262 del Codice Civile, esprimendosi su istanza del Tribunale di Bolzano, che poneva il tema dell’incostituzionalità della norma per cui, in caso di mancato accorto tra genitori, i figli prendono il cognome del padre. La risposta della Corte Costituzionale potrebbe costituire l’auspicata svolta storica nella costruzione della parità di genere che ha visto le donne soccombere in nome di un ordinamento fatto dagli uomini.
Cognome paterno retaggio patriarcale
Secondo l’articolo 262, primo comma, del Codice civile che regola l’assegnazione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio: “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. E l’art. 299 c.c. prescrive espressamente che “se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito”.
Il caso di Bolzano
Il Tribunale di Bolzano chiedeva di dichiarare incostituzionale la norma là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece del cognome del padre. I giudici spiegano come sia “stato osservato sin da epoca risalente che la prevalenza attribuita al ramo paterno nella trasmissione del cognome non può ritenersi giustificata dall’esigenza di salvaguardia dell’unità familiare” poiché “è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità» e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, in quanto l’unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità”.
La Corta solleva dubbi davanti a se stessa
Il collegio della Corte Costituzionale, insomma, ha sollevato davanti a se stesso la questione di costituzionalità del comma I, art. 262 c.c. Già nel 2016 la Consulta, con la sentenza n. 286 considerata una delle pietre miliari dell’uguaglianza di genere, sanciva l’incostituzionalità della norma che prevedeva l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori.
Un percorso irto di difficoltà
La questione era venuta fuori dalla Corte di appello di Genova in relazione ad una coppia che al proprio figlio aveva visto negare, dall’ufficiale di stato civile, l’apposizione anche del cognome della madre. Da allora i genitori, che ne facciano concorde richiesta al momento della nascita, hanno potuto attribuire al figlio anche il cognome materno.
Punto e a capo
Ma dobbiamo arrivare al 14 gennaio 2021 per scrivere un nuovo capitolo sulla tumultuosa storia di genere.
La Consulta, in camera di consiglio, ha infatti esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bolzano. In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte ha fatto sapere che il collegio ha sollevato, davanti a se stesso, la questione di costituzionalità del primo comma dell’articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione del solo cognome paterno. La Corte ha quindi ritenuto che tale questione sia pregiudiziale.
La corte di Strasburgo
Nel 2014 la corte di Strasburgo rimarcato la “rigidità del sistema italiano, che fa prevalere il cognome paterno e nega rilievo ad una diversa volontà concordemente espressa dai genitori, costituisca una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, determinando altresì una discriminazione ingiustificata tra i genitori”. Richiamandosi ad una precedente pronuncia del 2006 che classificava l’attuale sistema di attribuzione del cognome paterno die figli come un “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”, e di “una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.
Cognome paterno retaggio patriarcale nell’era dei social
Il web non tralascia la tematica e pullula di gruppi, blog e pagine dedicate alla questione. Emblematico il gruppo Facebook creato nel 2012, il primo Ottobre, denominato “Cognome delle Mamme ai Figli”
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A cura di Eliza Kiemiesz