Meno insegnati sostegno con la diffusione del nuovo PEI il Ministero ha affermato che ci sarà una novità che riguarderà l’attribuzione delle risorse professionali e la necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti
Meno insegnati sostegno secondo le nuove normative sull’inclusione scolastica le quali racchiudono una prospettiva diversa nell’attribuzione delle ore di sostegno, in questi anni, diversi docenti pur non essendo in possesso di un titolo di specializzazione, sono stati chiamati a svolgere supplenze come insegnati di sostegno. Secondo la Legge 104/92 il processo di integrazione scolastica avviene garantendo il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità, inoltre attribuendogli il numero di ore di sostegno necessarie. Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66, stabilisce: Art. 7 comma 2, il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione e spiega le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Invece, secondo l’Art.9 comma 10, “Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.”
Meno insegnati sostegno, modalità per l’assegnazione
Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno. Alla diffusione del nuovo PEI il Ministero ha affermato che ci sarà una novità che riguarderà l’attribuzione delle risorse professionali e la necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Nel Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, è stata fatta una modifica che riguarda le ore di assegnazione al sostegno agli alunni con disabilità. Le ore di sostegno verranno assegnate tramite il rendimento di fine anno rispetto alle abilità e competenze acquisite per decidere il numero di ore di sostegno didattico o di assistenza. Inoltre accadrà che il maggior numero di ore sarà assegnato al caso grave che rientra nel range elevato ma le ridurrà a coloro che hanno un deficit sensoriale o motorio. Ciò causerà una riduzione anche dei docenti specializzati.
L’art. 15 del decreto ribadisce che il GLO, propone il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno successivo.
Al decreto sono inclusi, l’allegato C con la segnalazione del “Debito di funzionamento” e l’allegato C “1” Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza. Il Debito di funzionamento terrà conto del livello di partenza delle capacità dell’alunno e delle sue difficoltà nello svolgimento delle attività.
Gli indicatori che indicheranno l’entità delle difficoltà, saranno:
Assente
Lieve: 0-4 ore
Media: 5-9
Elevata: 10-14
Molto elevata: 15-18
Invece, l’Allegato C “1”
Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali, il GLO tiene conto delle capacità dell’alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:
Assente
Lieve: 0-4 ore
Media: 5-9
Elevata: 10-14
Molto elevata: 15-18
In seguito ai dati acquisiti, il GLO manifesterà una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, per l’anno scolastico successivo.
La verifica finale del PEI è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di:
– formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
– formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.
L’applicazione delle nuove norme seguiranno la pratica corrente e alla domanda di iscrizione, in caso di alunni o studenti con disabilità, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi previste dalle norme vigenti. Lo scorso settembre, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in relazione alla modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, aveva espresso perplessità in merito all’uso dell’espressione “Debito di Funzionamento”, affermando che in ICF non esiste tale espressione. L’attribuzione delle ore di sostegno risulta essere riduttivo, le ore saranno assegnate in base al “debito di funzionamento” rilevato alla fine dell’anno scolastico.
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